Mentre rileggevo la L.107 per andare a rispolverare i commi che si riferiscono al Comitato di Valutazione mi sono imbattuto nel famoso comma che ci viene continuamente svetolato come minaccia a scuola:
Il famoso comma 85, madre di tutte le sventure sulle supplenze brevi:
C'è scritto proprio PUO', non DEVE. C'è scritto TENUTO CONTO DEI 17 OBIETTIVI DEL COMMA 7. Non c'è scritto che l'obiettivo numero uno è il RISPARMIO.
Allora perchè Dirigenti, Vicari, Fiduciari, Docenti, segreterie ci dicono e si autoconvincono che è VIETATO nominare supplenti per le supplenze brevi? Perchè infliggono alla scuola una auto-mutilazione di Risorse fondamentali per gli alunni e la stabilità dei progetti?
L'unico VERO divieto è quello del comma 333 della Legge di Stabilità 2015:
333. Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza. Ma parla SOLO del PRIMO giorno giorno e non di DIECI giorni. E poi abbiamo visto tutti che anche questa norma è aggirabile, se si vuole, dimostrando la priorità dell'interesse dei bambini in ordine al diritto allo studio, alla sicurezza e alla realizzazione dei progetti previsti attraverso l'uso delle compresenze.
Allora perchè di questo comportamento di auto-infliggimento di doveri non imposti dal Legislatore? Perchè convertire Può con DEVE? Perchè tanto affanno di raggiungere Risparmi neppure richiesti da uno straccio di Legge?
Solo suggeriti, ventilati, evocati.
Ma pare che nella scuola attuale faccia più effetto questa modalità, che non obbliga il legislatore ad esporsi, neppure il Ministero, che si limita a suggerire, lasciando alle scuole la possibilità. Di fatto però Dirigenti e persone da loro preposte all'organizzazione delle supplenze agiscono in modo da far sì che il diktat paia Legge, indiscutibile, inappellabile.
"Volete che ci rimetta io con una denuncia alla Corte dei Conti?" tuonano di Dirigenti, a chi suggerisce che tali obblighi non sono tali, e che le possibilità esistono.... Basta volerle...
Quale Corte dei Conti può chiedere conto per danno erariale per un un obbligo che non è PRESCRITTO per Legge, ma PERMESSO?
Perchè tanto accanimento ORA, al momento dell'approvazione dei PTOF?
PERCHE' SE NEL PTOF IL COLLEGIO INDICA, AUTOINFLIGGENDOSI LA PENA, che compito dell'organico funzionale è quallo di fare supplenze, ancor più in modo prioritario, chiunque può avere uno strumento legale per accusare la scuola di non adempiere a ciò che Lei stessa ha scritto nel proprio PTOF.
Veniamo indotti ad autocastrarci e magari ne siamo pure felici.
Intanto che vantaggio ne hanno coloro che hanno indotto tale suggestione, non supportata da leggi vigenti?
A voi la risposta.....
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