0,6%…Pubblicato da comitatonogelmini su 12 settembre 2011 di Carlo SalmasoComitato Genitori ed Insegnanti per la Scuola pubblica di Padova12 settembre 2011Apertura delle scuole: preceduto dai commenti dei media e dalle affermazioni tranquillizzanti del ministro Gelmini il nuovo anno scolastico parte fra oggi e i prossimi sette giorni in tutte le regioni d’Italia. Questa mattina alla trasmissione “Mattino 5” il ministro è intervenuto a tutto campo citando iscrizioni, tempo pieno, immissioni in ruolo, fondazione per il merito, sperimentazione dei test Invalsi all’esame di Stato, Istituti Tecnici Superiori (ITS), il concorso per i Presidi, i libri digitali. Infine si è soffermata sul problema delle cosiddette “classi pollaio” (l’ha fatto per la seconda volta nel giro di pochi giorni..): ”Le classi con più di 30 alunni sono lo 0,6%, poco più di 2 mila classi su oltre 340 mila totali. Non nego che il problema esista, ma non si può dare la rappresentazione di una scuola nella quale la norma sia costituita da classi con oltre 30 alunni”. E’ su quest’ultimo punto che vorrei soffermarmi, richiamando alcune cose note e puntualizzandone altre, forse meno conosciute. Partiamo dalla (orribile) definizione; cos’è una “classe pollaio”? Le parole pronunciate stamattina dal ministro in parte chiariscono di cosa si tratta (“…le classi con più di 30 alunni…”), ma dandone un’interpretazione limitata e di parte. Ritengo utile richiamare le norme vigenti in materia di edilizia scolastica (in questo aiutandomi con l’ottimo volumetto che ReteScuole ha da pochi giorni messo a disposizione nel suo sito). Dunque, la legislazione sulle aule scolastiche prevede criteri relativi a: a) “funzionalità didattica” (DM 18/12/1975): è prevista una metratura minima che deve essere a disposizione di ogni alunno, perciò per sapere quanti ce ne possono “stare” al massimo in una classe occorre dividere la metratura utile dell’aula per lo spazio minimo a disposizione di ognuno. Se si tratta di scuole dell’Infanzia, Primarie o Secondarie di primo grado, ogni persona presente deve avere a disposizione 1,80 mq netti. Il parametro minimo sale a 1,96 mq netti se si tratta di scuole secondarie di II grado (per tutte l’altezza minima è di 3 metri). Esiste presso ogni Istituzione scolastica un documento di valutazione dei rischi, che certifica, aula per aula, la capienza massima: è diritto dei genitori (tramite il Consiglio d’Istituto) venirne a conoscenza e pretendere che sia rispettato. b) “sicurezza” (DM 26/08/1992– Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica), che prevedono non più di 26 persone per aula (compreso l’insegnante di classe, nonché l’insegnante di sostegno in presenza di alunni certificati). All’art.14 si precisa che il datore di lavoro (cioè il Dirigente scolastico) può avanzare motivata richiesta di deroga a tale limite (DM 04/05/1998), ma solo adottando misure che garantiscano un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme a cui si intende derogare (richiesta che ovviamente deve essere presentata ed accolta dai Vigili del fuoco). c) “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica” (DPR 81/2009), ossia la parte della “riforma Gelmini” che, rivedendo i parametri previsti dalla precedente normativa (DM 331/1998), non solo aumenta i numeri massimi di alunni per classe, ma addirittura all’art.4 prevede la possibilità di derogare, fino al 10%, al numero minimo e massimo di alunni per classe. Il DPR 81/2009 prevede quindi che ci siano in ogni aula: – nelle scuola dell’infanzia: non meno di 18 e non più di 26 bambini per sezione (+10%=29) – scuola primaria: non meno di 15 e non più di 26 alunni per classe, elevabile a 27 con i resti (+10%=30). – secondaria di primo grado: non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabile a 28, e fino a 30 se il numero degli iscritti alla scuola non supera le 30 unità (+10%= rispettivamente 31 e 33) – secondaria secondo grado: non meno di 27, fino a 30 (+10%=33). In sostanza, prima dell’arrivo dell’attuale ministro era vigente una normativa che è stata completamente rivisitata; ecco di seguito a confronto i parametri ante e post Gelmini:
Le classi intermedie devono avere in media almeno 22 alunni per classe, altrimenti si ricompongono. E’ evidente che i parametri massimi fissati dal DPR 81/2009 della riforma Gelmini sono tutti palesemente in contrasto con le norme vigenti in materia di funzionalità didattica e di sicurezza. Perché ciò accade:
Nel suddetto documento si dichiara infatti che: “un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula, consentito dalle norme di riferimento del Ministero della Pubblica Istruzione, purché compatibili con la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, non pregiudica le condizioni generali della sicurezza”. “Un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula” (?) con i nuovi parametri per la formazione delle classi, comincia ad ammontare, in alcuni casi, anche a 7/8 unità (pari ad una percentuale del 33%). Ma, a parte questo, appare singolare che i Vigili del Fuoco consentano questa indeterminatezza. Se, infatti, un privato qualsiasi intende organizzare una mostra, un piccolo evento, una rappresentazione teatrale od una proiezione, nel caso sia previsto un affollamento massimo in contemporanea di più di 99 unità, è soggetto ad una rigidissima normativa antincendio relativa ai pubblici spettacoli. Se le persone presenti in contemporanea sono 102 o 103 il limite dei 99 rimane, non è che si parla di modesto incremento numerico. Per le aule scolastiche però il limite, da 26 (ammesso che ne abbiano la capienza, quindi almeno 45 mq netti, ricordiamolo!), passa anche a oltre 30 senza che si rispettino le norme antincendio. Tutto questo quando nel nuovo Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro – DLgs 81/2008 (che sostituisce ed integra il Dlgs 626/1994) la scuola è indicata come luogo privilegiato per promuovere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto attraverso l’attivazione di “percorsi formativi interdisciplinari” (art. 11) in ogni ordine di scuola! Questo è il quadro in cui ci si muove. A mio modesto parere, classificare quindi con il nome di “classi pollaio” quelle in cui si stipano più di 30 alunni (senza tener conto di tutto quello che la normativa prevede) è palesemente riduttivo. Ma veniamo ad un esempio concreto: nella scuola in cui insegno (un istituto tecnico del comune di Padova) all’inizio di questo nuovo anno scolastico la situazione è la seguente:
Qualcuno potrebbe pensare che il mio sia un istituto particolarmente sfortunato: so per certo che la situazione non è molto diversa in molte altre scuole secondarie del mio comune. Nel resto d’Italia? L’ordinanza emessa il 31 agosto scorso dal TAR Molise (N 163/2011) con sospensiva che lega il numero degli alunni delle classi all’edilizia scolastica, ovvero all’effettiva grandezza delle aule, ci segnala che il problema c’è e continua a presentarsi ovunque. L’ordinanza stabilisce inoltre che l’Ufficio Scolastico Regionale è obbligato a verificare preventivamente il rispetto delle norme igieniche e di sicurezza delle scuole, anche in presenza di possibili inadempienze imputabili a province e comuni quali enti responsabili della fornitura e manutenzione degli edifici scolastici. E’ una sentenza importantissima che permette di impugnare direttamente le lettere degli Uffici scolastici regionali del MIUR che autorizzano le classi pollaio, ovvero classi formate con più di 25 alunni a prescindere dalla grandezza reale dell’aula, oppure classi con meno di 25 alunni che non rispettano l’indice individuale per alunno di 1,80 mq netti per materne, elementari e medie e 1,96 mq netti per le superiori. Con buona pace del ministro e delle percentuali che cerca di proporci… |