Per quanto riguarda il sovraffollamento. Esiste una normativa precisa. Le allego link.
http://www.codacons.it/scuola/massimo_affollamento_aule.html
Comunque, basta per prima cosa armarsi di metro e misurare l'aula o le aule. La legge stabilisce 1,80 m quadrati a bambino/ a con tre metri di altezza al soffitto. ( ricordarsi di aggiungere la maestra che ha bisogno, essendo adulta, di 1,90 m quadrati ! ) Seconda cosa, verificato che le misure non ci sono o che vengono accolti più bambini del limite di sicurezza, fare un esposto ai vigili del fuoco e all'asl. I dirigenti dovrebbero essere molto sensibili a questo argomento, visto che alcuni di loro sono stati denunciati ( vedi sotto - magari far leggere l'articolo al dirigente!!) Per quanto riguarda le supplenze.
Le incollo nota del novembre scorso in cui si ribadisce la necessità di nominare supplenze anche entro i 5 giorni. È chiaro che SONO pochissimi i dirigenti che accettano di fare questa cosa perchè ne trarrebbero una valutazione negativa alla fine anno da parte dei loro superiori. È fondamentale, io credo, l'aiuto che possono dare i genitori in tutto questo. Le insegnanti che lavorano sul progetto ore alternative IRC NON devono essere utilizzate per supplenze, allo stesso modo dei colleghi/e di sostegno, così come dice la nota stessa. A meno che i bambini/ e che fanno alternativa, siano straordinariamente tutti assenti quel giorno. Non si tratta di ore utilizzabili per supplenza. Spero di esserle stata utile. Se ha bisogno...noi siamo qui. Martagatti
Denunciato preside per aule affollate l'ispezione: «Troppi allievi nelle aule» E al preside arriva la denuncia. Sopralluogo dei vigili del fuoco in una scuola: gli studenti dovevano essere 25, erano di più
Aule affollate, scatta la denuncia per il dirigente scolastico. Un preside bolognese ha una denuncia alla procura della Repubblica in seguito al verbale d’ispezione dei vigili del fuoco che hanno sollevato rilievi su alcuni aspetti. Uno di questi riguarda l’affollamento delle aule: là dove per le norme di sicurezza potevano stare solo 25 alunni in realtà ce ne stavano alcuni in più. Troppi, per garantirne la sicurezza. L’interessato ha nominato un legale e per il momento non parla. Una relazione dei vigili del fuoco di un paio di anni fa segnalava in un centinaio le scuole ancora non a norma contro il rischio incendio tra Bologna e provincia.
Questo caso ha spinto il coordinamento dei dirigenti scolastici di Cgil e Cisl a richiamare i colleghi «al rigoroso rispetto delle normative» nella formulazione delle proposte di organico all’Ufficio scolastico. In altre parole, nel calcolare le classi, e quindi i docenti necessari, i due coordinatori, Alessandra Francucci e Carla Neri, invitano ad attenersi al tetto massimo di alunni previsto, da cui è «consentito derogare in misura non superiore al 10 per cento», mentre gli alunni devono essere al massimo 20 se uno di loro è certificato. Non solo: se la porta d’uscita è inferiore a un metro e 20 in classe possono starci al massimo « 24 alunni (più il docente 25)», scrivono, mentre se la porta misura proprio 1 metro e 20 deve essere «garantito un sufficiente spazio tra i banchi per consentir l’esodo degli alunni in caso di emergenza».
Il tema è complesso e delicato. «La formazione di classi troppo affollate ricordano i dirigenti sindacalisti non solo incide direttamente sulla qualità della didattica e preclude la possibilità di percorsi personalizzati, ma rientra tra le responsabilità del dirigente che ne risponde personalmente e penalmente in caso di sopralluogo degli organi di controllo». Proprio quello che è successo al collega, storico preside di diverse scuole in città. Il coordinamento dei dirigenti conclude assicurando che «sosterrà in tutte le sedi opportune il rispetto delle normative, diffidando l’Ufficio IX (l’ex provveditorato di Bologna, ndr) dall’operare deroghe al limite massimo degli alunni per classe». Insomma, il preside si trova nel mezzo. Con molte responsabilità (anche penali) sulle spalle. Però non può intervenire autonomamente sugli edifici, che sono di proprietà del Comune (se elementari e medie) o della Provincia (superiori). Potrebbe semmai rifiutarsi di aprire la scuola in caso di situazioni di rischio. «Ci sono vari casi in regione di ispezioni e verbali ai dirigenti fa notare Sandra Soster, segretario della Flc-Cgil , per questo c’è il richiamo all’osservanza rigida delle normative. L’Ufficio scolastico spinge a fare classi più numerose, ma non tutte hanno la stessa capienza e possono accogliere anche 28-30-32 alunni come è successo quest’anno. E chi ne risponde è il dirigente scolastico». Il tema è ben presente ad Asabo, l’associazione delle scuole bolognesi. «Segnaleremo all’Ufficio scolastico che non si può usare solo il parametro numerico per fare le classi dichiara Filomena Massaro della giunta Asabo , ci sono le norme di sicurezza da rispettare in primo luogo».
Marzo 2011 da edscuola NON È GENERICA, MA VINCOLANTE QUELLA NORMA SUL NUMERO MASSIMO DI ALUNNI Le parole "di norma" - contenute in quel DPR del 2009 che fissò a venti il numero massimo di alunni per le classi frequentate da studenti con disabilità - non vanno intese come un'indicazione generica, ma hanno un effettivo valore vincolante, cui tutte le scuole dovrebbero attenersi. E a tal proposito va letta con estrema attenzione anche una recente Sentenza del Consiglio di Stato, che riguarda sostanzialmente la sicurezza nelle scuole e non può quindi applicarsi ai profili didattici di cui si occupa quel DPR. La presenza di alunni con disabilità richiede infatti una maggiore attenzione didattica da parte degli insegnanti curricolari, che verrebbe fortemente limitata in classi troppo affollate di Salvatore Nocera* da Superando 7.3.2011 L'articolo 5, comma 2 del DPR 81/09 stabilisce che le prime classi delle scuole di ogni ordine e grado frequentate da alunni con disabilità non possano superare, «di norma» il numero di 20 alunni. E tuttavia, le parole "di norma" vengono spesso intese da molte scuole come un'indicazione puramente generica, senza alcun valore normativo vincolante. Al contrario quelle stesse parole hanno effettivamente un valore vincolante perché l'eccezione che può ammettersi è già prevista dall'articolo 4 di quello stesso DPR, che consente appunto, in caso di eccesso di iscrizioni, di aumentare «del 10 per cento» il tetto di 20 alunni, portandolo quindi a 22.
A rafforzare ora l'erronea convinzione sopra indicata interviene unaSentenza del Consiglio di Stato (n. 7648 del 28 ottobre 2010) che, applicando le norme antincendio nelle scuole (Decreto del Ministero dell'Interno del 26 agosto 1992), così stabilisce: «L’art. 5 dell’allegato 1 al d.m. 216 agosto 1992 non individua, infatti, il numero massimo di alunni per classe (aspetto che non rientra neanche nelle competenze del Ministero dell'Interno), ma si limita ad individuare il parametro 26 persone/aula per determinare il "massimo affollamento" ipotizzabile sui piani e complessivamente nell’edificio scolastico al fine della conformazione, in caso di emergenza, delle vie d'esodo per la messa in sicurezza del personale. Ne discende che, i dirigenti scolastici, nel collocare le classi all'interno dell’edificio, dovranno tener conto dell'affollamento compessivo che si determina in ogni piano, con riferimento al massimo affollamento ipotizzabile (26 persone per aula), con la conseguenza che, qualora le persone presenti siano superiori alle 26 unità, il Dirigente scolastico avrà cura di collocare sullo stesso piano classi meno numerose in modo da asssicurare la media di 26 persone per classe».
A tal proposito è dunque importante rilevare che la normativa citata nella Sentenza del Consiglio di Stato riguarda sostanzialmente la sicurezza nelle scuole, mentre l'articolo 5, comma 2 del DPR 81/09 riguarda invece i profili didattici, in quanto per la sicurezza - nel medesimo DPR - sono previste norme sul numero di alunni nelle classi dei singoli ordini di scuole, non frequentate da alunni con disabilità. Pertanto, un dirigente scolastico non potrà avere una classe sovraffollata frequentata da alunni con disabilità, anche se nello stesso piano ve ne fosse un'altra con minor numero di alunni, secondo il criterio indicato dalla Sentenza del Consiglio di Stato. Al contrario sarà proprio il rispetto del numero massimo di alunni nelle classi frequentate da alunni con disabilità a determinare un eventuale aumento del numero di alunni nelle altre classi. Ciò perché la presenza di alunni con disabilità richiede una maggiore attenzione didattica da parte degli insegnanti curricolari, che verrebbe fortemente limitata in classi troppo affollate. * Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap). Responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende, con alcuni riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell'AIPD, per gentile concessione.
Prot. n. AOODGPER 9839Roma, 08 novembre 2010 Uff. III Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali LORO SEDI Oggetto: Supplenze temporanee del personale docente. Si fa riferimento alle continue segnalazioni riguardanti la difficoltà delle istituzioni scolastiche nell'assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche in caso di assenza temporanea del personale docente. Al riguardo, nel confermare le indicazioni già fornite con la nota n. 14991 del 6 ottobre 2009, si ribadisce l'obbligo di provvedere alla sostituzione di detto personale assente temporaneamente, prioritariamente con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o di contemporaneità non programmata in applicazione di quanto previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, del CCNL/07 ed, in subordine, mediante l'attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l'orario d'obbligo. Ciò premesso, si ricorda che l’istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto. Pertanto, nel rispetto della normativa e delle procedure richiamate nella stessa nota, nel caso in cui le soluzioni indicate (sostituzione con personale in esubero, con ore a disposizione, con attribuzione di ore eccedenti nel limite delle risorse assegnate) non risultino praticabili o sufficienti, i dirigenti scolastici, al fine di garantire ed assicurare il prioritario obiettivo del diritto allo studio e della piena funzionalità delle attività didattiche, possono provvedere alla nomina di personale supplente in ogni ordine e grado di scuola anche nel caso di assenza del titolare per periodi inferiori a 5 giorni nella scuola primaria, come previsto dall’art. 28, c. 5 del CCNL e a 15 giorni nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto in merito alla procedura semplificata per la nomina del supplente nella scuola dell’infanzia e primaria per assenze fino a 10 giorni dall’art. 5, c. 6 e art. 7, c. 7 del vigente Regolamento delle supplenze. Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili. Si segnala infine che la spesa per la sostituzione del personale assente non può essere coperta con le risorse del FIS, visti i vincoli specifici di destinazione previsti dal contratto stesso nell'utilizzo di tali risorse. IL DIRETTORE GENERALE f.to Luciano Chiappetta |