circolare sulle iscrizioni: suggerimenti e riflessioni



 

Circolare Iscrizioni 2011: alcune riflessioni e qualche consiglio

Pubblicato da comitatonogelmini su 9 gennaio 2011




di Comitato Genitori ed Insegnanti per la Scuola Pubblica di Padova
9 gennaio 2011

 

Attenzione ai moduli di iscrizione alla scuola primaria: NON ESPRIMETE ALTRE OPZIONI OLTRE ALLA VOSTRA SCELTA SUL MODELLO ORARIO. Attenzione anche per chi non si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica

Come ogni anno è stata pubblicata dal MIUR la circolare (n° 101 del 30 dicembre 2010) che fissa i criteri per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Il termine per la presentazione delle domande, per tutti gli ordini di scuola (con la sola eccezione dei Corsi per adulti), scade il 12 febbraio 2011.

Nelle sue 22 pagine questa circolare riafferma, purtroppo, il criterio di ‘razionalizzazione’ che ha guidato il riordino della scuola italiana negli ultimi 2 anni scolastici.

In particolare:

Per tutti gli ordini di scuola, prima dell’inizio delle iscrizioni, poiché si prevedono domande di iscrizione in eccedenza, le scuole dovranno procedere alla definizione di criteri di precedenza nella ammissione mediante una delibera del consiglio di circolo/istituto che va resa pubblica (pag.9).

Riteniamo importante per i genitori e per gli insegnanti (soprattutto quelli presenti nei consigli di circolo/istituto) porre attenzione al fatto che tali criteri non presentino alcun profilo discriminatorio; ricordiamo che le delibere dei consigli di circolo/istituto non sono soggette a nessun tipo di controllo gerarchico, ma possono essere impugnate solamente di fronte al TAR.

Nella scuola dell’infanzia o Materna (pag.3) viene sottolineata la ridotta capacità delle scuole statali di accogliere nuovi bambini indipendentemente dai moduli  orari scelti e l’istituzione di “.. nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali, assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie”.

Per la scuola primaria o Elementare l’opzione del tempo pieno e delle 30 ore settimanali “.. è subordinata all’esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi…” e il “..modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe” (pag.4).

Tutto questo a dispetto del continuo decremento delle nascite.

La scuola secondaria di primo grado o Media vede le stesse limitazioni dei precedenti ordini di scuola (pag.4); il tempo scuola a 30, 36 e 40 ore (tempo prolungato)  ”… è subordinato all’esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi….”

Per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) (pag.7) la loro effettiva disponibilità viene demandata alle Regioni e alle singole istituzione scolastiche.

Nella scuola secondaria di secondo grado o Superiore, come negli altri ordini si scuola, si prevedono, nonostante i tagli operati, difficoltà nell’accoglimento delle domande (pag.9) “… Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica…”.

Per il terzo anno consecutivo, le indicazioni contenute (ma soprattutto la modulistica ad esse connessa!) cercano di indirizzare i genitori in modo subdolo e non coerente con la normativa attualmente vigente.

Segnaliamo comunque che, per quel che riguarda la modulistica, è la stessa circolare n. 101 che recita: “I citati modelli, ferme restando le informazioni sopra riportate, potranno essere contestualizzati a cura delle singole istituzioni scolastiche autonome (pag. 8)”

1. Il modulo d’iscrizione alla scuola primaria

Cosa c’è che non va

La circolare n.101 indica per la scuola primaria (pag.8) che “Ogni singola istituzione scolastica, all’atto dell’iscrizione, mette a disposizione delle famiglie il proprio Piano dell’offerta formativa (P.O.F.) recante le articolazioni e le scansioni dell’orario settimanale delle lezioni e delle attività (inclusa l’eventuale distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi di mensa, secondo quanto previsto dal Regolamento (art. 4). All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale, che, in base all’art. 4 del Regolamento, è così strutturato: 24; 27; fino a 30; 40 ore (tempo pieno).

L’allegato scheda B “Domanda di iscrizione alla scuola primaria” prevede però che il genitore “indichi in ordine di preferenza (da 1- prima scelta – a 4)” il modello orario.

E i modelli orari previsti dalla scheda sono 4: 24, 27, fino a 30 ore, 40 ore per il tempo pieno.

Si costruisce così la premessa di una vera mistificazione: in tal modo qualsiasi sia il modello orario che sarà effettivamente erogato dalla scuola, apparirà come “opzione del genitore”!

Ai genitori diciamo quindi: attenzione!!!

Come comportarsi per non farsi gabbare

Se l’istituto presso cui avete deciso di iscrivere vostro figlio/a vi presenta questa tipologia di modulo, date solo ed esclusivamente la preferenza per la scelta di orario che ritenete più opportuna, ma non barrate tutte le caselle, né tanto meno date ordini di preferenza; vi invitiamo inoltre a scegliere modelli attenti alla qualità, che tendano ad attestarsi sulle 40 ore settimanali (con due insegnanti per classe) e sulle 30 ore (prevedendo un limite al numero massimo di insegnanti che operano in ciascuna classe); che evitino forme di prevalenza, suscettibili di tradursi in disparità tra classi di uno stesso istituto, che prevedano un utilizzo pedagogicamente fondato della compresenza.

2. il modulo relativo alle scelte per gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica

Finalmente, dopo due anni in cui i moduli presentati erano (guarda tu il caso…) incompleti e difformi dal testo della circolare, questa volta il modello F – “Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’IRC” presenta tutte le opzioni possibili:

A)   ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

B)    ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE

C)    LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE

D)   NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA.

La normativa tuttora vigente in materia (Legge 121 del 25/03/1985 art. 9 punto 2, C.M. 316 del 28/10/1987) così recita:

Gli alunni non avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica – previa richiesta del genitore o di chi esercita la potestà o richiesta personale degli alunni stessi, se frequentanti la scuola secondaria superiore – hanno il diritto di scegliere tra le attività didattiche e formative ed una pluralità di opportunità qualificabili come studio o attività individuali da svolgersi con l’assistenza di docenti a ciò appositamente incaricati e nell’ambito dei locali scolastici.

Per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli alunni non avvalentisi, i collegi dei docenti debbono formulare precisi programmi. Relativamente alle esigenze connesse con lo svolgimento dello studio o delle attività individuali per gli alunni che ne facciano richiesta, il Dirigente Scolastico deve sottoporre all’esame ed alle deliberazioni degli organi collegiali la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni quale preciso obbligo dell’istituzione scolastica. Non si esclude la possibilità che gli studenti stessi segnalino propri bisogni formativi, nonché le modalità di intervento della scuola.

Si raccomanda anche che, nel quadro delle possibilità offerte dalla normativa vigente, lo svolgimento delle attività educative si debba realizzare avendo ogni cura affinché i bambini non avvertano alcuna forma di disagio psicologico e relazionale per le differenti scelte operate dai genitori.”

Pertanto, in base a tali disposizioni (non ce ne sono state altre successive e pertanto del tutto in vigore) e alla giurisprudenza in materia, tutte le scuole debbono garantire l’attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica nell’ambito della gamma di proposte offerte alle famiglie al momento dell’iscrizione.

Nel caso in cui non si riesca più a garantire questa attività con l’utilizzo delle risorse interne, non ci si deve “arrangiare in un qualche modo”, ma si deve nominare un supplente. Infatti, sempre nelle suddetta CM n. 316 si dice che: “Allo scopo di assicurare l’effettivo svolgimento delle predette attività si potrà, tuttavia, procedere all’assunzione di supplenti nella misura in cui non si renda possibile provvedere con l’utilizzazione del personale già in servizio.”

Ricordiamo inoltre che, negli ultimi 12 mesi, sono intervenute due importanti novità:

1)     con sentenza del 30 Luglio 2010 il tribunale di Padova ha stabilito che l’ora alternativa è un diritto, e ogni scuola è obbligata a garantirla.

2)     Dopo un minuzioso lavoro sviluppato dai Comitati che sul territorio nazionale agiscono a difesa della scuola pubblica, i vari Uffici scolastici Regionali hanno pubblicato indicazioni operative atte a permettere alle singole istituzioni scolastiche di nominare personale ad hoc per garantire l’attuazione delle attività alternative alla religione cattolica con pagamento a carico degli Uffici Provinciali del Tesoro che hanno fondi specificamente previsti per questo (vedi, ad esempio, la nota dell’USR del Veneto  MIUR/AOODRVE/UFF.III/10978/C7 del 14 settembre 2010). 

Non c’è mancanza di risorse che tenga! Va garantito il diritto allo studio di tutti e pari opportunità formative!!!

Come comportarsi per non farsi gabbare

Verificate che:

a) nel P.O.F. della scuola siano esplicitamente previste tutte le possibilità dovute a chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica;

b) nel modello F integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’IRC che vi verrà sottoposto vi siano tutte e quattro le possibili opzioni previste, in particolare quella che riguarda le attività didattiche e formative.

Se così non fosse, allegate una dichiarazione integrativa da voi redatta che chieda esplicitamente l’attivazione di tale possibilità, citando la normativa vigente (Legge 121 del 25/03/1985 art. 9 punto 2, C.M. 316 del 28/10/1987); assicuratevi che questa richiesta venga protocollata insieme alla vostra domanda d’iscrizione!!!

Scaricate l’opuscolo riassuntivo e diffondetelo ai genitori che devono iscrivere i loro bambini

Difendiamo i nostri diritti!!!

Comitato Genitori ed Insegnanti per la Scuola Pubblica di Padova


Articolo tratto da: Istruzione: bene comune - https://www.rknet.it/lascuolasiamonoi/
URL di riferimento: https://www.rknet.it/lascuolasiamonoi/index.php?mod=read&id=1294679263