Arriva dalla giustizia amministrativa un gravissimo attacco ai diritti delle persone con disabilità. I genitori di una ragazza minore disabile, dopo che l’Amministrazione scolastica aveva disposto la riduzione dell’insegnamento di sostegno da 25 a 12 ore settimanali, avevano fatto ricorso al TAR per vedersi riconosciuto l’intero monte ore, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dovuti alla mancata assegnazione dell’insegnante di sostegno e alla rinuncia al lavoro da parte della madre per assistere la figlia. Il Tar pur avendo riconosciuto l’assegnazione di un insegnante di sostegno per 25 ore settimanali, aveva respinto la richiesta di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali (sentenza TAR Sicilia n. 369/2014).
La famiglia si è pertanto appellata al Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) della Regione Siciliana che, con sentenza n. 617/2014 del 17 novembre 2014, ha però ritenuto infondato l’appello.
Attenzione a quello che scrive il CGA nella sentenza citata: "[…] se è vero, come periodicamente ribadito anche dalla giurisprudenza, che la 'educazione ed istruzione', piuttosto che la ‘salute’ quale 'diritto fondamentale dell’individuo” [...], specie se riferiti [...] alla cura dei minori handicappati, costituiscono altrettanti diritti personali e sociali oggetto di tutela rafforzata, è anche vero che la tutela c.d. ‘incondizionata’ della salute, ribadita dal primo Giudice per concedere il sostegno nella misura richiesta dai genitori - depurata dalla forte caratura ideologica che ne ha accompagnato la sua rappresentazione politica e giuridica (anche nella cit. sentenza n. 80/2010 della Corte Costituzionale), oltre che mai realizzata nei fatti, sia in termini di prevenzione che di cura - non può per altro verso non subire oscillazioni, specialmente in tempi di crisi finanziaria acuta, come accade per la stagione attuale di finanza pubblica, che inevitabilmente si riverberano sulle scelte dell’Amministrazione, ogni qualvolta questa è chiamata a dover ponderarne la misura".
Chiaro? I diritti costituzionali – istruzione, salute – si affievoliscono in presenza di situazioni di crisi della finanza pubblica.
Nella sentenza viene inoltre detto che: "L’assistenza pubblica ai minori, in tutte le forme con cui questa può essere prestata, è da reputare in via di principio ‘sussidiaria’, o, comunque, non sostitutiva rispetto agli obblighi di assistenza ed educazione che prioritariamente incombono sui genitori che su di essi esercitano la potestà". Il sostegno scolastico viene quindi considerato come un compito della famiglia in cui lo Stato interviene solo in modo "sussidiario". Le famiglie possono quindi essere chiamate, in tempi di crisi e di risorse limitate, a garantire in primo luogo materialmente ed economicamente le ore di sostegno e solo in via sussidiaria dovrebbe provvedere il Ministero dell'istruzione.
Non vi sembra un paradosso? E non è “compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (articolo 3 comma 2 della Costituzione)?
Gli effetti della sentenza si fanno già sentire: l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ha iniziato a notificare appelli nei confronti delle sentenze del TAR Palermo con le quali era già stato riconosciuto il diritto all’integrazione delle ore di sostegno e al risarcimento del danno.
Si conferma, come già detto in passato, che lo Stato fa cassa sulle categorie socialmente più deboli.
- la sentenza del TAR Sicilia n. 369/2014 [clicca qui] - la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana n. 617/2014 del 17 novembre 2014 [clicca qui]
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